Illegittimo l’accertamento sui compensi del professionista: la tassazione segue il principio di cassa

La tassazione del compenso del professionista segue il principio di cassa: di conseguenza per la determinazione del reddito da lavoro autonomo ai fini Irpef, conta l’anno di effettiva riscossione e non a quello di emissione della fattura. Lo stesso vale per l’Iva sulle prestazioni di servizi.

Lo ha ricordato la Cassazione con la sentenza 11339 del 2 maggio 2023 con cui ha accolto il ricorso di un geometra.
La vicenda riguardava l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava maggiore Irpef, Irap e Iva in relazione alla fatturazione delle prestazioni professioni effettuate dal geometra. In particolare per l’ufficio, il contribuente non aveva emesso le fatture per tutte le prestazioni effettuate nell’anno d’imposta accertato, o comunque queste erano state sottofatturate rispetto ai valori medi di tariffa professionale.

Tuttavia, ai fini Irpef e Irap, ed anche Iva, i compensi contestati erano stati regolarmente fatturati all’atto del pagamento. Dunque, l’incasso dei compensi inerenti ai contestati incarichi – quand’anche solo in parte – era effettivamente avvenuto in un anno diverso da quello accertato.

In materia d’imposte sui redditi, i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza.
Di conseguenza, l’importo delle fatture emesse dal professionista, ove sia comprovato che l’incasso dei compensi professionali è avvenuto in un anno d’imposta successivo a quello di emissione delle fatture, concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo ai fini Irpef con riguardo all’anno di effettiva riscossione e non già con riguardo a quello di emissione. Quanto all’Iva, poi, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo (cfr. Cass. 24996/2022 e 20190/2022).

Del resto le regole sull’imputazione temporale dei componenti positivi o negativi, dettate dal d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza (cfr. Cass. 23521/2020 e 16349/2014).

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