COMPLIANCE – OMESSI REDDITI DI LAVORO/PENSIONE NAZIONALI ED ESTERI

Sintesi: nell’ambito della cd. “attività di compliance”, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto delle comunicazioni di anomalia delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti relativi all’omessa indicazione:
di redditi di lavoro dipendente o di pensione (Quadro RC) sia di fonte nazionale che di fonte estera.
Il destinatario della comunicazione può regolarizzare gli errori/omissioni tramite ravvedimento operoso, previa presentazione di una dichiarazione integrativa.

Nell’ambito del rapporto collaborativo tra l’Agenzia delle entrate ed il contribuente, finalizzato alla
rimozione spontanea di omissioni/errori commessi da quest’ultimo (cd. “compliance”), il Provv. 29/11/2022 ha individuato delle nuove ipotesi di anomalia, riferiti ai soggetti che risultano non aver dichiarato:
▪ redditi di lavoro dipendente/pensioni
▪ sia di fonte estera (cioè corrisposti da soggetti non residenti) e di fonte italiana (corrisposti da sostituti d’imposta residenti in Italia).

I periodi interessati decorrono
– dal periodo d’imposta 2018 (punto 1.1 del Provvedimento) per quanto attiene redditi di fonte estera
– nulla viene, al contrario, disposto per quanto attiene redditi di fonte nazionale.

LA COMUNICAZIONE DI “ANOMALIA”

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
La comunicazione viene trasmessa:
– tramite PEC del contribuente, ove presente nel anagrafica tributaria
– tramite e-mail ordinaria, in caso contrario

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
Nella comunicazione l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, le seguenti informazioni:
a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta
c) codice atto
d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata

Redditi di fonte estera: sono riportate le seguenti informazioni:
▪ tipologia di reddito percepito
▪ denominazione del soggetto estero che ha corrisposto gli emolumenti
▪ ammontare dei redditi esteri percepiti
▪ Stato estero che ha trasmesso la comunicazione.

LA REGOLARIZZAZIONE

Il contribuente, una volta raggiunto dalla comunicazione, dovrà verificare la correttezza delle contestazioni ivi contenute.
Nella maggior parte dei casi, si tratti effettivamente di redditi non dichiarati dal contribuente, e:
✓ posto che si tratta di violazioni diverse da quelle riscontrabili ex art. 36-ter Dpr 633/72
✓ dunque si verte nell’ipotesi di una dichiarazione infedele, cui si applicano le relative sanzioni

In tal caso occorre:
a) dal punto di vista della dichiarazione: inviare una dichiarazione integrativa (che recepisce i rilievi nel quadro RC, anche in relazione redditi di fonte estera)
b) dal punto di vista dei versamenti: procedere al versamento di:
maggiori imposte dovute a suo tempo non versate, o minor credito spettante successivamente utilizzato
interessi di mora calcolati al tasso legale di sconto fino al momento del ravvedimento
sanzione abbattuta col ravvedimento operoso.

N.B.: a tal fine si ricorda che:
non è dovuta la sanzione del 30% per tardivo versamento (assorbita dalla sanzione riferita alla violazione principale cui si applica la sanzione proporzionale – v. CM 42/2016)
➔ la sanzione edittale (da ridurre tramite ravvedimento in ragione della tardività con cui interviene e,
dunque, del periodo di imposta interessato), nel valore minimo applicabile al ravvedimento è pari:
✓ al 90% della maggiore imposta (o minor credito utilizzato), considerandosi all’Irpef che le relative
addizionali
✓ da maggiorare di 1/3 nel caso di redditi di fonte estera.

Modello F24
Si ricorda che il mod. F24 utilizzato per i versamenti dovrà indicare il “codice atto” riportato nella lettera
di compliance.