Noleggio di ponteggi con IVA ordinaria

Con la risposta a interpello n. 373 del 12/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono assoggettate a IVA con l’aliquota ordinaria le prestazioni che consistono nella semplice messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi e, in generale, ogni altra attrezzatura (es. gru), senza che sia direttamente svolta alcuna attività edile nel cantiere.
Nel caso di specie, la società istante opera nel settore edilizio, sia effettuando lavori di costruzione e decorazione con l’utilizzo dei propri ponteggi, sia limitandosi a mettere a disposizione, montare e smontare in cantiere i ponteggi stessi.
Al riguardo, è ricordato che il meccanismo dell’inversione contabile, previsto con riguardo alle prestazioni edili ex art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72, non incide sulla determinazione dell’aliquota IVA e ricade sull’appaltatore la responsabilità per la corretta individuazione della medesima ( risposta a interpello n. 576/2020).
Inoltre, come già indicato nella circ. n. 71/2000, se nell’ambito di un contratto di appalto è applicabile l’aliquota agevolata, quest’ultima si estende alle relative prestazioni di subappalto (salvo i casi di manutenzione, in cui l’aliquota ridotta si applica solo per le prestazioni rese nei confronti del consumatore finale).
Chiarito ciò, laddove, come nella specie, si tratti della messa a disposizione, montaggio e smontaggio di ponteggi riconducibile al mero noleggio, né funzionale né collegato all’esecuzione diretta di un’altra attività edile in cantiere, l’Agenzia ha ritenuto applicabile l’aliquota del 22%, indipendentemente dalla tipologia di intervento e di immobile, senza possibilità di reverse charge.