Modello IRAP 2022 – compilazione alla luce delle novità del DL Semplificazioni fiscali

Con la RM 40/E del 15/07/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di compilazione del modello IRAP 2022 a seguito delle novità previste dal DL semplificazioni (art. 10, DL 73/2022), che ha riformulato alcune parti dell’art. 11 del DLgs. 446/97.
Si ricorda che la richiamata disposizione prevedela deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 comma 4-octies del DLgs. 446/97, interamente riformulato) e le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore solo con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne.
Tali disposizioni si applicano dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del DL) e, quindi, dal 2021 per i soggetti “solari”.


La modifica ha carattere retroattivo, consentendo di semplificare già la compilazione della dichiarazione IRAP 2022.


Ai fini dell’applicazione delle novità nel Modello IRAP 2022, si chiarisce che:


Nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
I righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati;
Nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’art. 11 comma 4-octies del DLgs. 446/97 (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70% del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto
(da evidenziare anche in colonna 2);
Nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 del citato art. 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.


Considerando che la modifica normativa si sostanzia essenzialmente in una semplificazione nel calcolo della deduzione spettante per i dipendenti a tempo indeterminato cui consegue una semplificazione nelle modalità di compilazione della dichiarazione IRAP, l’Amministrazione finanziaria ritiene che per il primo anno sia comunque possibile compilare la sezione I del quadro IS secondo le regole attualmente fornite nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2022