Comunicazione cessione tax credit energia II trimestre 2023 a partire dal 06/07/2023

Con il Provv n. 237453 del 27/06/2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, le istruzioni di compilazione e le relative specifiche tecniche.

Si premette che con con il provv. n. 253445 del 30/06/2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Con i provv. 6 ottobre 2022 n. 376961, 6 dicembre 2022 n. 450517, 26 gennaio 2023 n. 24252 e 3 aprile 2023 n. 116285, le citate disposizioni attuative sono state estese ai successivi crediti d’imposta.

Con il Provv n. 237453 del 27/06/2023 le disposizioni del Provv. n. 253445 del 30/06/2022 sono estese ai crediti d’imposta ex art. 4 commi da 2 a 5 del DL 34/2023, ossia:
• quello a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023, ovvero alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nello stesso trimestre
• quello per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023
• il credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici
• quello dedicato alle imprese diverse dalle gasivore, pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

La comunicazione per la cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al secondo trimestre 2023 può essere presentata dal 6 luglio al 18 dicembre.

Tali crediti sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023; in alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, alle seguenti condizioni:
• il credito è cedibile solo per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
• in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
• il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

Inoltre, si applicano le disposizioni di cui all’art. 122-bis del DL 34/2020, in base alle quali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi; le modalità attuative della cessione e della tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento.

Con una specifica risoluzione saranno istituiti appositi codici tributo per la fruizione dei crediti da parte dei cessionari e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Confermate le modalità di calcolo della tassa piatta

Chiusa la fase di consultazione, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 18 che definisce l’ambito applicativo e le modalità di determinazione della flat tax incrementale al 15%, introdotta dall’art. 1 commi 55-57 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Viene confermata la platea dei soggetti ammessi alla misura, ossia le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria, oppure un’arte o una professione in forma individuale. Rispetto alla bozza, sono stati espressamente ammessi all’agevolazione anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli artt. 56 comma 5 e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.

Le persone fisiche che applicano, nel 2023, il regime forfetario sono escluse dall’agevolazione, fatta salva l’ipotesi in cui si verifichi la fuoriuscita immediata dal regime per superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno. In questo caso, infatti, il reddito dovrebbe essere determinato con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.

Sono inoltre esclusi dalla flat tax i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata. Ciò tuttavia non significa che siano esclusi dalla tassazione agevolata gli imprenditori individuali e i professionisti che possiedono partecipazioni nei predetti enti societari; in tal caso, l’agevolazione opera con esclusivo riferimento al reddito derivante dall’esercizio dell’impresa individuale e/o al reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 53 comma 1 del TUIR.
Diversa l’ipotesi in cui la partecipazione nella società di persone o di capitali sia detenuta in regime d’impresa (previa iscrizione della medesima nei registri contabili); in tal caso, il reddito conseguito costituisce componente del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale, senza esclusioni.

Vengono confermate le modalità di calcolo della tassa piatta, che si applica sulla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. La base imponibile così calcolata non può essere di importo superiore a 40.000 euro. In sostanza, occorre:
– effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
– applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica l’aliquota del 15%.
I redditi da considerare per l’applicazione della disposizione agevolativa sono quelli riportati in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse, nei quadri RE, RF, RG e RD.

Nessun ostacolo all’applicazione della tassa piatta determina l’aver utilizzato il regime forfetario, oppure il regime di vantaggio (riferimento aggiunto rispetto alla bozza di circolare) in uno degli anni del triennio 2020-2021-2022; conseguentemente, anche i redditi assoggettati a tali regimi, dichiarati nel quadro LM, sono utilizzabili per determinare l’incremento del 2023.

L’ulteriore quota di reddito, non assoggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.
Ai fini della progressività, non si considera la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale (art. 3 comma 3 lett. a) del TUIR).

La “flat tax incrementale” non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 2023, in quanto per essi non è possibile determinare l’incremento reddituale in assenza dei dati relativi al triennio precedente.

La misura invece può essere applicata dai soggetti che hanno svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento; è quindi sufficiente verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione.
Ferma la condizione per cui l’attività deve essere svolta per almeno un’intera annualità, il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento è effettuato:
– ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
– confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

Ai fini del calcolo degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali, non si tiene conto dell’applicazione della disciplina della “flat tax incrementale” (art. 1 comma 57 della L. 197/2022). Per il periodo d’imposta 2024, quindi, l’importo degli acconti è calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF. Restano ferme, invece, le modalità ordinarie di determinazione degli acconti in relazione al periodo d’imposta 2023.

BANDO AMMODERNAMENTO E CREAZIONE NUOVE UNITA’ PRODUTTIVE

OggettoSupportare le imprese marchigiane nei loro programmi di crescita,
innovazione e qualificazione dei propri processi produttivi.
Procedura di selezioneValutativa (a graduatoria)
Territorio di riferimentoRegione Marche
TempisticaLe domande possono essere presentate dalle ore 12.00 del 03/07/2023 alle ore 12.00 del 13/10/2023
Soggetti proponentiPossono presentare domanda le PMI industriali in possesso dei seguenti requisiti:
• essere attive ed avere la sede legale o, almeno, una unità produttiva, già presente sul territorio nazionale, accertata tramite visura del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente;
• avere già/realizzare l’unità produttiva sede dell’investimento nel territorio della Regione Marche;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure di regolazione dell’insolvenza;
• avere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per la realizzazione del progetto;
• non essere “impresa in difficoltà”;
• essere in regola rispetto alle disposizioni in materia fiscale, di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la vigente normativa;
• applicare ai lavoratori dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai contratti decentrati sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
• essere in regola con la normativa antimafia;
• essere in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
• essere in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di tutela e salvaguardia dell’ambiente: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (T.U. Ambiente);
• essere in regola con la normativa in materia di aiuti di Stato.

Settori ammessi:
• C. ATTIVITA’ MANIFATTURIERE
• E. FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO, limitatamente ai codici:
o 38. Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
o 39. Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
• F. COSTRUZIONI
• J. SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
• M. ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

Settori esclusi:
1. fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
2. pesca e dell’acquacoltura;
3. produzione primaria dei prodotti agricoli;
4. carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive
Progetti finanziabiliA. Progetti di sviluppo aziendale consistenti in investimenti di innovazione e significativo ammodernamento degli impianti e dei siti produttivi esistenti, incluse le applicazioni digitali e le nuove soluzioni energeticamente efficienti, sicure e sostenibili;
B. progetti per la realizzazione di nuove unità produttive da parte di imprese già esistenti

Investimento minimo: € 150.000,00

Durata: 12 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del contributo, salvo richiesta di proroga debitamente motivata, concessa con decreto del Dirigente del Settore Industria Artigianato e Credito.
Spese ammissibiliA. Spese per opere edili/murarie e impiantistiche (impianti elettrici, anti intrusione, idrico-sanitari, di riscaldamento e climatizzazione, connessioni digitali) fino ad un massimo del 20% del totale delle spese ammissibili. Tali spese sono ammesse su immobili di proprietà o in locazione pluriennale, ad esclusione del comodato d’uso, e solamente se funzionali all’installazione di nuove linee produttive;
B. spese relative all’acquisto di macchinari ed attrezzature produttive di nuova fabbricazione e hardware. Sono comprese le spese relative al trasporto ed installazione dei macchinari;
C. spese per investimenti immateriali (acquisto o registrazione di brevetti, marchi, modelli, disegni, licenze, know-how, programmi informatici, software gestionali e professionali ed altre applicazioni aziendali digitali);
D. spese di progettazione e di consulenza nella misura massima del 20% delle spese di cui ai punti A), B), C);
E. spese generali (in misura forfettaria del 7% delle spese ammissibili di cui ai punti A, B) e C)
RetroattivitàDe minimis: sono ammesse le spese effettuate a far data dal 01.01.2022
In esenzione: il progetto cofinanziato deve essere avviato successivamente al momento di presentazione della domanda.
Dotazione finanziaria€ 9.608.850,00
AgevolazioniTipo di agevolazione: contributo a fondo perduto
Cumulabilità: Il contributo non è cumulabile con altri Aiuti di Stato previsti da normative regionali, statali e comunitarie
Regime di aiuto: De minimis/in esenzione

ALLEGATO 1: ELENCO COMUNI RIENTRANTI NELLE ZONE ASSISTITE DAGLI AIUTI A FINALITÀ REGIONALE EX ART. 107.3 LETT. C) TFUE

Canale telematico per comunicare i tax credit energia maturati nel 2022 – riapertura

Con avviso del 26/06/2023, l’Agenzia Entrate ha comunicato la preannunciata riapertura del canale telematico ai fini della presentazione della comunicazione dei crediti d’imposta energia e gas maturati nel 2022.

Si ricorda che con la RM 27/E/2023, l’Agenzia ha affermato la possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel secondo semestre 2022 per l’acquisto di prodotti energetici.

In particolare, la risoluzione ha chiarito che l’adempimento (previsto dall’art. 1, co. 6, DL 176/2022) non rappresenta elemento costitutivo dei crediti richiamati: la sua omissione, dunque, non ne inficia l’esistenza, ma ne inibisce l’utilizzo in compensazione (per la quota non già utilizzata entro il 16/03/2023).

Si tratta, dunque, di un adempimento di natura formale e, in quanto tale, soggetto alle disposizioni dell’art. 2, co. 1, DL 16/2012 disciplinante la “remissione in bonis“, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa laddove il contribuente:
• abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento
• effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile
• versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, co. 1, DLgs. 471/97, pari a €. 250.

Considerando tuttavia che i crediti in esame, in riferimento ai periodi oggetto di comunicazione (terzo e quarto trimestre 2022), sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 entro il 30/09/2023 (art. 1, co. 3, DL 176/2022), la remissione in bonis, dovendo necessariamente precedere l’utilizzo del credito, non può essere effettuata oltre tale termine e comunque prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
Il ricorso a tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.

La comunicazione può essere compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, seguendo il percorso: “Servizi – Agevolazioni –
Crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici”.

Ulteriori indicazioni Agenzia – Nell’apposita sezione del proprio sito dedicata ai “Bonus imprese prodotti energetici” (e, nello specifico, nella sottosezione relativa alla comunicazione in esame) ha fornito ulteriori indicazioni, distinguendo l’ipotesi di mancata presentazione della comunicazione da quella di comunicazione errata.
In particolare, viene precisato che coloro che non hanno trasmesso la comunicazione entro il 16/03/2023, possono farlo entro il termine di presentazione del mod. Redditi 2023, previo versamento della sanzione di €. 250 tramite mod. F24 ELIDE, col codice tributo “8114”.

Diversamente, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono:
prima annullare tale comunicazione (punto 2.5 del Provv. n. 44905 del 16/02/2023)
• quindi, versare la sanzione ed inviare la comunicazione corretta.

Si rammenta che, in ogni caso, i crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello F24, entro i termini stabiliti dalle relative disposizioni.

Bonus per adeguare i registratori telematici – pronto il codice tributo per la compensazione

Con la RM 35/E del 26/06/2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7032 che consentirà di utilizzare in compensazione il credito d’imposta concesso, dall’“Aiuti quater” (art. 8, Dl n. 176/2022) agli operatori Iva che, nel 2023, hanno o avranno adeguato gli strumenti di cui si servono per memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Il bonus, introdotto dall’art. 8 del DL 176/2022, ammonta al 100% della spesa sostenuta per l’intervento sui misuratori fiscali, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento. Con il provv. n. 231943/2023 l’Agenzia ne ha definito le modalità di attuazione.
Il credito può essere utilizzato in compensazione mediante F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ma non è soggetto alle limitazioni di carattere generale di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e all’art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro annui). Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo per fruire “Credito d’imposta per l’adeguamento degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri – articolo 8 del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176” è il 7032 e, nel modello F24, trova posto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Se al momento di trasmissione del modello le risorse stanziate per l’agevolazione sono insufficienti, il credito di imposta non sarà fruibile e il relativo modello F24 scartato. In tal caso, colui che ha effettuato la presentazione sarà avvisato, tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Bonus registratori di cassa telematici 2023 – definite le regole per la fruizione

Con il Provv. del 23/06/2023 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole per accedere al bonus fiscale previsto per chi aggiorna i registratori di cassa telematici.

Al fine di favorire l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, c. 4-bis, del DL n. 36 del 2022, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, ossia dei misuratori fiscali, l’articolo 8 del DL n. 176 del 2022 ha previsto:
• in favore dei suddetti esercenti;
• la concessione di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale.

Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il bonus:
è pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni strumento;
• è utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Il credito può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ma non è soggetto alle limitazioni di carattere generale di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi) e all’art. 34 della L. 388/2000 (attualmente pari a 2 milioni di euro annui).

Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Monitoraggio delle compensazioni effettuate – L’art. 8 del DL 176/2022 ha stabilito che il contributo è concesso “in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023”. Ciò significa che il modello F24 utilizzato per la compensazione verrà scartato nel caso in cui, all’atto di conferimento della delega e “secondo l’ordine cronologico di presentazione”, il plafond residuo dello stanziamento fissato dalla norma “risulti incapiente rispetto al credito stesso” (provv. n. 231943/2023, par. 1.6). A tale scopo è previsto che l’Agenzia comunichi mensilmente al Ministero dell’Economia e delle finanze l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione mediante F24, segnalando se le “fruizioni operate (…) facciano ritenere prossimo il raggiungimento del limite di spesa”.

Tracciabilità – Ai fini della fruizione del contributo il pagamento del corrispettivo per l’adeguamento del misuratore fiscale deve avvenire “con modalità tracciabile”.

Facendo riferimento a quanto disposto dal provv. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2018 n. 72303, sono considerati mezzi tracciabili gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali. Sono altresì utilizzabili per il pagamento, a titolo esemplificativo, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate nonché gli “altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente” (provv. n. 72303/2018).

Lotteria degli scontrini – L’articolo 1, comma 540, della L. n. 232/2016, prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi possano partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

In tal caso l’esercente deve trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

L’articolo 18, c. 4-bis, del DL n. 36 del 2022 che ha modificato il citato articolo 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, prevedendo una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.

Tra l’altro con lo stesso articolo è stato modificato anche il comma 544 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, stabilendo che con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, siano disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite.

Per tale motivo, con provvedimento dello scorso 18 gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate ha adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Contribuenti senza proroga alla cassa entro il 30 giugno

Entro il prossimo 30 giugno, i contribuenti che non possono beneficiare della proroga al 20 luglio 2023 annunciata con il comunicato stampa ministeriale 14 giugno 2023 n. 98 devono provvedere a effettuare i versamenti del saldo 2022 e del primo acconto 2023 derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP.

Ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 435/2001, tali versamenti possono essere effettuati, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, entro il 30° giorno successivo ai termini previsti.
Con riferimento al 2023, tale termine scadrebbe il 30 luglio 2023 che, cadendo di domenica, slitta al successivo 31 luglio.

La proroga al 20 luglio 2023 interessa i professionisti e le imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’Economia e delle finanze, pari a 5.164.569 euro (si veda “Slittano al 20 luglio i versamenti per contribuenti ISA e forfetari” del 16 giugno).

Pertanto, la scadenza del 30 giugno riguarda, ad esempio:
– le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neanche tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
– i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
– i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro;
– i soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.

Entro il 30 giugno i suddetti soggetti sono tenuti a versare il saldo 2022 e l’eventuale primo acconto per l’anno 2023, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi IRPEF/IRES e alla dichiarazione IRAP.

In relazione ai soggetti passivi IRES non in possesso dei requisiti per beneficiare della proroga, il termine del 30 giugno deve essere rispettato dai soggetti “solari” che hanno approvato o avrebbero dovuto approvare il bilancio o il rendiconto entro il 31 maggio 2023, e dai soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto. Salvo il caso di approvazione del bilancio dopo il 31 maggio 2023, l’art. 17 del DPR 435/2001 stabilisce infatti che i versamenti del saldo e della prima rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli REDDITI e IRAP devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%.

Si ricorda che, sia per i soggetti passivi IRPEF che per i soggetti passivi IRES, i termini previsti per il saldo e il primo acconto delle imposte sui redditi si applicano anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono a essi collegate, ad esempio:
– le addizionali e le maggiorazioni IRPEF e IRES;
– l’addizionale del 25% sul reddito derivante dalle attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. “tassa etica” o “pornotax”);
– la cedolare secca sulle locazioni;
– le imposte patrimoniali dovute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
– l’imposta sostitutiva sul capital gain in “regime di dichiarazione”;
– l’IVA dovuta per l’adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale;
– il diritto annuale alle Camere di Commercio.Possibile rateizzare i versamenti

Tutti i contribuenti, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA, ovvero entro la fine del mese per gli altri soggetti. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Con riferimento ai soggetti non titolari di partita IVA che optano per il versamento della prima rata con la maggiorazione dello 0,4% entro il 31 luglio, poiché anche la seconda rata scade il 31 luglio 2023, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate specificano che, stante l’identità del termine di versamento, sulla seconda rata non sono dovuti interessi.

Tax credit sponsorizzazioni sportive anche dal 1° luglio al 30 settembre 2023

L’art. 37 del DL 75/2023 prevede la proroga del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive anche per il trimestre luglio-settembre 2023.
La citata disposizione, denominata “misure urgenti in materia di credito d’imposta a sostegno dell’associazionismo sportivo”, interviene sull’art. 9 comma 1 del DL 27 gennaio 2022 n. 4, secondo il quale le disposizioni di cui all’art. 81 del DL 104/2020 (già prorogate dall’art. 10 comma 1 del DL 73/2021), si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023.

L’art. 81 del DL 14 agosto 2020 n. 104 riconosce un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto L. 398/91.
Le disposizioni attuative sono state definite con DPCM 30 dicembre 2020.

Tale beneficio fiscale, inizialmente previsto per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, è stato più volte prorogato:
– per gli investimenti 2021, dall’art. 10 commi 1 e 2 del DL 73/2021;
– con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, dall’art. 9 del DL 4/2022;
– da ultimo (prima della nuova disposizione) agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023, a opera dell’art. 1 comma 615 della L. n. 197/2022.
Il citato art. 9 dispone inoltre che per il primo trimestre 2023 il credito d’imposta non possa essere comunque superiore a 10.000 euro.

Per effetto delle modifiche apportate dal nuovo art. 37 del DL 75/2023, l’agevolazione viene ora riconosciuta, in linea generale anche ai fini di contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e gas, anche per gli investimenti effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023.

Viene inoltre stabilito che l’investimento in campagne pubblicitarie relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023 deve essere:
– di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
– rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (ex art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR), relativi al periodo d’imposta 2022, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.
La norma precisa inoltre che per le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell’investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni.

Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, devono altresì certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Quanto alla misura dell’agevolazione, il credito d’imposta è pari al 50% di tali investimenti, nel limite delle risorse disponibili (pari a un milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2023) e comunque nel rispetto dei limiti di quanto stabilito dal Regolamento n. 1407/2013 relativo agli aiuti de minimis.

DOMANDA DA PRESENTARE AL DIPARTIMENTO PER LO SPORT

In linea generale, al fine di fruire dell’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l’apposita piattaforma on line.

Si segnala che, allo stato attuale, l’ultima indicazione del Dipartimento per lo sport con riguardo al credito d’imposta sponsorizzazioni risulta essere un comunicato di aprile 2023, in cui viene affermato che “Attualmente sono in corso di ultimazione le procedure relative alle sponsorizzazioni 2021, e si prevede che per il mese di maggio/giugno 2023 verranno aperti termini per l’inoltro delle domande relative all’anno 2022 attraverso una piattaforma online. I Termini per l’invio delle domande relative al 2023 saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022”.