TASSO DI INTERESSE LEGALE – DAL 1/01/2023 FISSATO AL 5%

Con il DM 13/12/2022 il MEF ha sensibilmente incrementato, dal prossimo 1° gennaio 2023, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 C.C, portandolo dall’attuale 1,25% al 5% in ragione d’anno.

EFFETTI AI FINI FISCALI

Di seguito i principali effetti sulle disposizioni fiscali del tasso di interesse legale.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L’aumento del tasso d’interesse comporta l’incremento degli importi dovuti al fine di regolarizzare i carenti/omessi o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso. Il tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:
allo 1,25: fino al 31/12/2022
allo 5,0%: dal 1/01/2023 fino al giorno di versamento compreso.

ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO – RATEAZIONE

L’incremento allo 0,8% del tasso d’interesse legale riguarda anche l’opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:


ACCERTAMENTO CON ADESIONE: la misura del tasso legale (che la CM 17/2016 ha ritenuto continui a trovare applicazione, anche in seguito alle novità del D.lgs 158/2015):
– va determinato con riferimento all’anno in cui si perfeziona l’atto di adesione
rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.
INTERESSI NON STABILITI PER ISCRITTO

Il tasso legale rileva per il calcolo degli interessi (ove non diversamente determinati per iscritto) in relazione:
– alle somme concesse a mutuo (es.: finanziamenti fruttiferi dei soci) – art. 45 c. 2 TUIR
– agli interessi che concorrono al reddito d’impresa (art. 89 c. 5 TUIR).

EFFETTI AI FINI CIVILISTICI

Ai fini civilistici l’incremento del tasso legale incide:
sugli interessi relativi ai depositi cauzionali delle locazioni immobiliari (uso abitativo e non), costituite da somme diverse da depositi vincolati intestati al locatario o fidejussioni (art. 11 L. 392/78)
sugli interessi da obbligazioni pecuniarie (art. 1282 c.c.) diverse da quelle nascenti da “operazioni commerciali” (salvo patto contrario)
▪ sulla determinazione dell’usufrutto a vita (calcolato come: valore piena proprietà x coefficiente legato all’età dell’usufruttuario x tasso legale; per differenza si determina il valore della nuda proprietà)

Il nuovo tasso rileva, infine, con riferimento a:
– interessi nei contratti di mutuo (art. 1815 c.c.), salvo il patto contrario
– danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.)
– rimborsi spettanti o dovuti nel contratto di mandato (artt. 1714 e 1720 c.c.).

EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

Il tasso di interesse legale ha effetto, infine, anche ai fini delle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali.
In particolare, per l’omesso/ritardato versamento di contributi, le (elevate) sanzioni possono essere
ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale
(quindi al 5%, dal 2023) nei seguenti casi (art. 116, co. 15, L. n. 388/2000):

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