Decreto Aiuti: voucher fino a 10.000 euro per partecipare a fiere internazionali

Nel corso dell’iter di conversione del DL Aiuti – in attesa di approvazione definitiva del Senato – è stato previsto un voucher a favore delle imprese per partecipare a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia. Il buono sarà valido fino al 30 novembre 2022 e potrà essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti.
Il voucher, disciplinato dall’articolo 25-bis, è riconosciuto alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (da convertire entro il 16 luglio 2022) al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Con riferimento all’ambito soggettivo, la norma fa riferimento alle “imprese”; pertanto, non sembra esserci nessun limite dimensionale.
Potranno quindi beneficiare del bonus sia le PMI che le grandi imprese.
L’unico vincolo posto dalla disposizione riguarda la sede operativa dell’impresa: per espressa previsione normativa, infatti, le imprese dovranno avere sede operativa nel territorio nazionale.
Ai fini dell’ammissibilità, inoltre, le imprese dovranno:
essere iscritte al Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
non essere sottoposte a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
non essere destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 231/2001, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Importo del voucher
Il contributo massimo erogabile sarà pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti e comunque di importo non superiore a 10.000 euro.
Il buono avrà validità fino al 30 novembre 2022 e potrà essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni.
L’agevolazione è assoggettata al regime “de minimis” di cui ai seguenti regolamenti (UE):
1. regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime generale), ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non deve superare i 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari (100.000 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada);
2. regolamento (UE) n. 1408/2013 (regime “de minimis” settore agricolo), ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non deve superare i 25.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari;
3. regolamento (UE) n. 717/2014 (regime “de minimis” settore pesca e acquacoltura), ai sensi del quale l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non deve superare i 30.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari.
Per determinare l’ammontare complessivo degli aiuti “de minimis” ottenuti, occorre tener conto anche degli aiuti ricevuti dalle imprese collegate, che qualificano la cosiddetta “impresa unica”. In particolare, per “impresa unica”, ai sensi dei tre Regolamenti sopra indicati, si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

All’atto della presentazione della richiesta, l’impresa dovrà comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato.
Il buono sarà rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse stanziate, pari a 34 milioni di euro.
L’istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dovrà essere presentata dalle imprese beneficiare entro il 30 novembre 2022, per via telematica attraverso la piattaforma informatica che resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico.
Il Ministero dello sviluppo economico provvederà al rimborso delle somme richieste mediante accredito, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente comunicato dall’impresa nella domanda di accesso al beneficio.


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