Aiuti Covid e autodichiarazione – Il ruolo delle Garanzie gratuite

Il MEF, nella risposta a interrogazione parlamentare n. 3-03381 in Commissione Finanze al Senato relativa agli “Altri aiuti” richiesti nell’ambito della Autodichiarazione aiuti di Stato COVID in scadenza al 30/11/2022, ha chiarito che:
-La garanzia del 100% concessa (su un finanziamento massimo di €. 30.000) dal Fondo PMI ex lett. m) del co. 1, art. 13, DL 23/2020 (cd. “Decreto Liquidità”): concorre interamente al massimale della Sez. 3.1 del “Quadro temporaneo” degli aiuti di Stato
-La garanzia fino al 90% dell’importo del finanziamento concesso ex lett. c) del citato co. 1, dell’art. 13, DL 23/2020: concorre alla Sez. 1 solo per la “gratuità” del premio di garanzia.
Come noto, il modello predisposto per la Autodichiarazione richiedono che per la verifica del rispetto dei massimali di Sez. 3.1 e Sez. 3.12 occorre considerare non solo le misure fiscali elencate nel quadro A del modello, ma anche di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sez. 3.1 e 3.12 “diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II ’Altri aiuti’, del quadro A”.


LA RISPOSTA DEL MEF: a tal fine il MEF ha rilevato che:


-La prima tipologia di garanzia: è concessa ai sensi e nei limiti della Sez. 3.1 del Quadro Temporaneo, posto che la Commissione UE assimila una garanzia integrale (copertura al 100%) su un finanziamento bancario a un contributo a fondo perduto; posto che nessuna valutazione del “merito creditizio” è operata sul prenditore e nessun rischio assume il –Soggetto che eroga il finanziamento (la banca), questo tipo di garanzia incide per l’intero importo ai fini del limite della Sez. 3.1 (€. 2.300.000 per imprese diverse da quelle operanti in agricoltura/pesca); si noti che è questo il motivo per cui il Fondo PMI ha aggiornato il RNA indicando l’intero importo del finanziamento ricevuto dal soggetto passivo Iva.

La seconda tipologia di garanzia (del 90%): è concessa ai sensi e nei limiti della Sez. 3.2 del Quadro Temporaneo, che prevede dei limiti massimi dell’importo del finanziamento (in base al fatturato dell’impresa o al suo “monte salari”). In generale, tali garanzie siano concesse a fronte del versamento di un premio annuale di garanzia; nel caso di gratuità di tale garanzia, è il solo differenziale tra il premio di garanzia richiesto dalla Sez. 3.2 e il premio applicato all’impresa (pari a zero) a costituire un
“aiuto” connesso alla garanzia del Fondo da inquadrare nella Sez. 3.1.


Infine, l’interpellante richiedeva se era possibile che il MEF fornisse una elencazione esaustiva degli aiuti da considerare ai fini della verifica dei massimali. A tal fine viene rilevato che tra gli “Altri aiuti” da indicare nella Sez. II del quadro A dell’autodichiarazione possono essere compresi aiuti non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate, in quanto concessi da altre amministrazioni, per i quali un elenco esaustivo dovrebbe essere fornito dalle relative “autorità concedenti” (e non dal MEF).

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